AUTOCERTIFICAZIONEServizio di Autocertificazione Informatica |
GUIDA
Con l'entrata in vigore del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, è iniziato nel
nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione" e semplificazione
amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e renderla più efficace e trasparente.
Cos'è l'Autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione
delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali,
mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La
firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di
presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica
amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono
essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio,
rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Le dichiarazioni che si possono autocertificare
Si possono "autocertificare":
A)
Con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi benefici
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di
stato civileLe dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale.
Per queste dichiarazioni clicca qui
B)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non
ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia
originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare
anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe
configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel
caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano
certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la
documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non
autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte
del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà:
a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel
caso di invio per posta o per via telematica);
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di
presentazione diretta)
Per queste dichiarazioni clicca qui
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi
Dov'è utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono
utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte
le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità
montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto
pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria
nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Come funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici
pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo
previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre
l'autentica della sottoscrione (firma) solo quando non sia contestuale ad una
istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del dichiarante
da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei
seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia,
rilasciato da una pubblica autorità.
Cosa fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette
l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni
previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per
omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della
pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario
conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il
cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo
riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del
mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli
estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla
data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e
non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti
per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni
di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o
quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
Sottoscrizione, autentica della firma e imposte di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione
doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una
istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è
sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di
comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a
ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici
servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal cittadino quando
comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento,
ecc.
Dichiarazioni non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere.
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità
di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche
creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa
collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
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